Statuto

ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione sede e durata

È costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "Las Mörfia" con sede sociale nel comune di Salve (LE) in via Stasi, 33. La durata è illimitata.

ARTICOLO 2 - Caratteristiche

L'Associazione è autonoma, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti i soci; non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 3 - Scopo

L'Associazione ha come scopo principale quello di promuovere e sviluppare iniziative per la valorizzazione turistica delle risorse del territorio, e in particolare delle sue potenzialità paesaggistiche, culturali, storiche, naturalistiche, tradizionali, sociali, agricole e gastronomiche, attivando azioni dirette a incrementare il flusso turistico, la fruibilità del territorio e la valorizzazione del suo Patrimonio; promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici, altre associazioni e/o privati, iniziative di qualsiasi genere che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti visitatori: ad esempio convegni, dibattiti, seminari, mostre, escursioni, eventi, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale ecc.

ARTICOLO 4 - Soci

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale determinata dal Consiglio Direttivo. Tale quota non è trasmissibile ne rivalutabile.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i soci di maggiore età hanno diritto di voto e il diritto a essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei.

ARTICOLO 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari e onorari. Sono soci fondatori le persone che hanno fondato l'Associazione ai quali si deve particolare riconoscenza ovvero quelle persone che, per le cariche pubbliche ricoperte, per meriti o per motivi culturali, artistici, umanitari e diversi, vengono ritenuti idonei a ricoprire detta carica; gli stessi sono nominati dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari le persone che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza che non appartengono a nessuna delle categorie suddette.

Tuti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee nonché dell'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 6 - Criteri di ammissione dei soci

L'ammissione dell'Associazione è subordinata alle seguenti norme:

  1. presentazione della domanda;
  2. accettazione del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La qualità di associato si acquista con decorrenza dalla data di prestazione della domanda di ammissione, ma è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ARTICOLO 7 - Cessazione della qualità di associato

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

  • recesso;
  • morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del termine per il versamento richiesto della quota associativa;
  • esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che abbia commesso azioni ritenute disonorevoli o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea.

L'associato escluso non può essere più riammesso.

ARTICOLO 8 - Il patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenze di bilancio;
  • dagli eventuali contributi erogati da enti pubblici territoriali ovvero da altri enti o da privati;
  • dai proventi derivanti da eventuali iniziative organizzate dall'Associazione;
  • da ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio dell'Associazione nel rispetto della legislazione vigente.

ARTICOLO 9 - Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.

ARTICOLO 10 - L'Assemblea e il suo funzionamento

L' Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta motivata di 1/10 della base sociale e dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria sono effettuate con avviso scritto esposto presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima della data fissata, mentre l'assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno dieci giorni prima della data fissata.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

L'assemblea potrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ARTICOLO 11 - Diritti di partecipazione e di voto

Potranno prendere parte all'Assemblea dell'Associazione e votare i soli associati in regola con il versamento della quota annuale.

Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.

ARTICOLO 12 - Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria adempie ai seguenti compiti:

  • approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
  • elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti;
  • delibera sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l'ordinaria amministrazione;
  • delibera eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
  • decide l'importo della quota associativa annuale;
  • approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell'anno precedente;
  • decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  • esamina i ricorsi presentati dai soci attraverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo;
  • delibera le modifiche al presente Statuto.

ARTICOLO 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati.

Ogni associato ha diritto a un voto.

In seconda la convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'Atto Costitutivo o lo Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutta la documentazione relativa a verbali, assemblee, contratti, e ogni altra documentazione che comporta l'accettazione di impegni per conto dell'Associazione sarà controfirmata per assunzione di responsabilità congiunta da tutti i soci fondatori componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di undici, eletti dall'Assemblea fra gli associati.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a revoca o dimissioni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Ai membri del Consiglio Direttivo potrà essere riconosciuto, con deliberazione dell'Assemblea, un compenso in relazione a incarichi loro affidati comportanti particolare impegno, anche in termini temporali, ovvero in relazione a specifici compiti svolti.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da un Consigliere, senza formalità.

I soci fondatori (Cirfeta Andrea, Lezzi Gabriele, Galati Emanuele) saranno delegati ad agire sul conto corrente intestato alla stessa Associazione.

ARTICOLO 15 - Dimissioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea per surrogare i mancanti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione senza limitazioni.

Esso ha il compito di:

  • redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
  • curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea:
  • redigere il bilancio di previsione, il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale;
  • deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
  • formulare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  • favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione;
  • provvedere agli affari di ordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione delle quote suppletive per l'utilizzazione di determinati servizi o per la partecipazione a determinate attività;
  • adottare i provvedimenti di sospensione e altri eventuali provvedimenti disciplinati previsti dai regolamenti.

ARTICOLO 17 - Il Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, rappresenta l'Associazione verso i terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può autonomamente prendere decisioni riguardo le attività dell'Associazione, la sua sfera economica o l'ammissione e l'espulsione dei soci; nel caso in cui egli dovesse prendere decisioni che non gli competono, il Consiglio Direttivo o i soci potranno legittimamente opporsi, chiedendo la convocazione dell'Assemblea dei Soci, o nei casi più gravi, denunciare gli atti all'autorità giudiziaria.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 18 - Il Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

ARTICOLI 19 - Il Tesoriere

Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote associative e provvede al mantenimento delle contabilità. Ha inoltre il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, deve riferire agli organi dell'Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull'andamento amministrativo.

ARTICOLO 20 - Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consecutivo, da sottoporre all'approvazione assemblare. Il rendiconto consecutivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale strumentale all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha l'ordine del giorno dell'approvazione.

ARTICOLO 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 22 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati. In tal caso il voto deve essere espresso personalmente dagli associati ed è escluso il voto per la delega.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 - Clausola Arbitrale

Le controversie tra le parti, che insorgono nell'applicazione del presente Atto Costitutivo, salvo quelle demandate per legge all'autorità giudiziaria, saranno decise da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del tribunale di Lecce.

Questi deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli articoli 816 e seguenti del Codice di procedura civile.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile o delle leggi speciali in materia.

Carrello

    Il tuo carrello è vuoto

    Potrebbe piacerti anche